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lunedì 17 ottobre 2011

Crolla la Repubblica degli stagisti: le restrizioni della Manovra di Ferragosto incoraggiano i disoccupati ma lasciano i giovani inoccupati



C'era una volta lo stage, tanto caro alle aziende promotrici in cerca di personale da "testare" e agli studenti con “fame” di mettersi alla prova nel proprio campo lavorativo. I tirocini rappresentano un periodo di formazione “on the job”, o meglio “una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro” (cfr. Min. Lav. Interpello 3 ottobre 2008, n. 44). Da un po' di tempo qualcosa è cambiato, il Governo fa piazza pulita e colpisce anche la cosiddetta Repubblica degli stagisti.
L'articolo 11 del D.L. n. 138/2011, meglio conosciuto come Manovra di Ferragosto, ha cambiato le carte in tavola per poi rimescolarle, disseminando non poche perplessità tra i giovani ormai “in età da lavoro”. A partire dal 13 agosto 2011, il quadro normativo legale vigente è stato stravolto, la normativa, infatti, ha introdotto significative limitazioni per quel che riguarda le modalità di attivazione dei tirocini, i soggetti destinatari e la durata del periodo formativo. Nello specifico, il decreto prevede:

  1. I tirocini possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati con normative regionali “in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime”. In questo senso la Manovra ribadisce la competenza legislativa delle Regioni per la regolamentazione degli stage.
  2. I datori di lavoro e le pubbliche amministrazioni possono “stipulare” una convenzione soltanto con alcuni soggetti, o meglio con quegli studenti neo diplomati o neo laureati, fatta eccezione per i disabili, gli invalidi (fisici, psichici e sensoriali), i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni della disciplina vigente.
  3. La durata del tirocinio non può essere superiore a 6 mesi ed il tirocinio, nel rispetto di questo limite di durata, deve essere intrapreso entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio da parte dello stagista.

La nuova disciplina, introdotta dal decreto del 13 agosto, era stata originariamente concepita per limitare l'abuso dei tirocini formativi e di orientamento mediante la predisposizione di regole restrittive, con l'intento di contrastare quelle aziende che spesso utilizzavano gli stage come forma sostitutiva dei contratti di lavoro stabili e di apprendistato. La stretta sugli stage semina non poca preoccupazione nei giovani desiderosi di stabilire un contatto con le imprese. Ma il problema non riguarda solo le nuove generazioni in cerca di un impiego, ma anche i lavoratori e i datori di lavoro: da un lato le opportunità di inserimento sul mercato del lavoro rischiano di ridursi notevolmente mentre dall'altro gli enti troveranno grandi difficoltà nel reperire tirocinanti disponibili a tali condizioni.
In questa maratona di tagli e restrizioni qualcuno che riesce a salvarsi e a sfuggire al decreto anti-crisi c'è. Il Ministero del Lavoro, con la circolare del 12 settembre 2011, ha precisato che le nuove disposizioni in termini di tirocini formativi non vanno applicate ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, agli immigrati nell’ambito del decreto flussi e alle categorie di persone svantaggiate. Inoltre gli stage avviati e approvati prima del 13 agosto 2011 potranno proseguire sulla base della vecchia normativa fino alla scadenza prestabilita.
Ilaria Di Leva